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Grandi novità per la cooperazione sociale in Friuli Venezia Giulia

Il 2017 inizia sotto il segno di grandi novità per la cooperazione sociale del Friuli Venezia Giulia, grazie alle modifiche alla legge di settore ed a quelle collegate al bilancio regionale. Lo ha affermato Gian Luigi Bettoli, presidente Legacoop sociali, spiegando nel dettaglio di cosa si tratta.

“Le modifiche sono contenute nella legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 – Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, che contiene anche un complesso di 10 articoli che modificano la legge regionale 20/2006 in materia di cooperazione sociale -ha indicato -. Il grosso delle norme sancisce innanzitutto il passaggio di competenze dalle soppresse Province alla Regione. E’ stato così individuato l’assessorato di riferimento (le Attività produttive, titolare anche della cooperazione) – ha chiarito Gian Luigi Bettoli presidente Legacoop sociali –  dove auspichiamo che presto possa essere definitivamente attrezzato un apposito servizio, titolare del coordinamento delle attività inerenti la cooperazione sociale”.

Particolare rilevanza rivelano gli articoli 101-103, che riguardano la materia appaltistica, adeguando la legge regionale al nuovo Codice degli appalti sulla base delle indicazioni europee. Grazie all’articolo 102, risulta ampliato il quadro degli affidamenti alla cooperazione sociale, oltre alla conferma delle normative preesistenti sugli affidamenti particolari dei servizi sociali.

Novità assoluta per Bettoli è l’inserimento, attraverso il richiamo all’art. 112 del d. lgs. 50, della possibilità di riservare procedure di affidamento, anche oltre la soglia comunitaria, attraverso due canali.  Il primo riguarda la possibilità di riservare affidamenti a cooperative sociali di tipo B o ai tipi corrispondenti di imprese previste dagli ordinamenti degli altri paesi europei o, per rimanere in Italia, alle nuove imprese sociali di inserimento lavorativo previste dall’art. 2, c. 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Chiarendo, rispetto anche a questo nuovo tipo specifico di imprese di inserimento, che le categorie dei soggetti svantaggiati – che debbono comunque costituire il 30% minimo dei lavoratori occupati – sono le stesse della cooperazione sociale (cfr. art. 4 legge 381/1991). Il secondo canale è la possibilità di affidare ad imprese, anche diverse dalle cooperative ed imprese sociali, che però si impegnino ad inserire non meno del 30% di persone svantaggiate e disabili in quel determinato appalto. Inoltre gli affidamenti a cooperative sociali vengono estesi, oltre che agli appalti, anche alle concessioni.

Il processo di riordino normativo del settore è stato completato con la legge regionale di stabilità approvata lo scorso 16 dicembre. La legge, all’art. 2, commi 33-35, perfeziona la modifica della legge 20/2006 sopra esposta, finanziando le varie misure.

“Interessante e finalmente innovativo – ha indicato Bettoli – è l’incremento degli interventi a favore del settore, che passa per la prima volta dallo “storico” (ormai congelato da più di un decennio) di 1.200.000 euro a, rispettivamente, 1.725.000 euro per il 2017, 1.825.000 euro per il 2018 e 2.225.000 euro per il 2019. Inoltre – ha aggiunto – viene accolta una storica richiesta della cooperazione sociale, finanziando quella misura di incentivazione agli enti locali ed alle aziende di servizio pubbliche che potrà dare respiro alla cooperazione sociale B. E’ proprio questa misura che, senza nulla togliere allo stanziamento storico, produce progressivamente l’aumento complessivo destinato, in buona parte “indirettamente”, attraverso incentivi diretti alla Pubblica amministrazione, al settore”.

Questo significa che se un Comune o un’azienda di servizio (pubblica o spa partecipata) decide di affidare un appalto riservato alle cooperative sociali B, può chiedere alla Regione di contribuire ad abbattere il budget del servizio affidato, fino al 40% del valore. Con un doppio risparmio: quello sulla spesa socio-sanitaria per le persone inserite, e quello diretto derivante dall’incentivo regionale.

“Nel complesso, con tale nuova normativa, – ha proseguito Bettoli – risulta incentivata la possibilità di affidamenti finalizzati all’inserimento lavorativo delle categorie più deboli, purtroppo sempre più ampie e complesse in questa fase di generale crisi sociale. Sotto questo aspetto, auspichiamo che quanto prima venga approvato, sull’esempio di altre regioni un Atto di indirizzo della Giunta regionale che definisca la percentuale minima di appalti che vanno riservati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili. Ricordiamo a tal proposito il positivo esempio della Provincia di Udine, che aveva fissato l’obiettivo per gli enti del Friuli centrale al 10%”.

La stessa legge, con il citato articolo 2, ai commi dal 56 al 63, prevede un nuovo ed importante intervento regionale di promozione delle cooperative od associazioni di comunità: “si tratta di un intervento di promozione di imprese sociali di comunità di nuova costituzione o derivanti dalla ristrutturazione di cooperative ed associazioni esistenti – ha concluso Bettoli – volto a promuovere attività di coesione sociale”.

Infine, con l’articolo 9, comma 3 della Legge collegata (ddl 167), approvata il 16 dicembre 2017 si sono introdotte nuove norme riguardanti la questione degli “operatori sociali privi di titoli”.

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