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sono oltre 1 miliardo le socie e i soci di cooperative nel mondo. Una grande comunità di persone che si supportano a vicenda: potrai trovare nuovi amici, collaboratori e partner con cui condividere il tuo viaggio imprenditoriale.
“Una cooperativa è un’associazione autonoma di persone unite volontariamente per soddisfare i loro bisogni e le aspirazioni economiche, sociali e culturali attraverso un’impresa di proprietà comune e democraticamente controllata.”
Questa è la definizione di cooperativa fornita da ICA – International Cooperative Alliance.
La Costituzione italiana precisa (Art. 45):
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
Dunque la cooperativa è un’impresa che si regge sui principi democratici e ha finalità mutualistica.
Alla base della cooperativa sta infatti la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, operatori culturali, o altro, per i quali la gestione comune dell’impresa diviene uno strumento per non trovarsi in uno stato di inferiorità nei confronti di chi detiene una posizione di forza sul mercato.
La cooperativa si differenzia dalle società di capitale in ragione dello scopo perseguito.
Mentre le società di capitale perseguono uno scopo lucrativo volto alla remunerazione del capitale investito le cooperative uno scopo mutualistico volto alla soddisfazione degli interessi dei soci.
Le cooperative hanno alcuni vantaggi fiscali in ragione del fatto che una parte degli utili non vengono distribuiti tra i soci, ma sono nuovamente investiti nell’impresa, per garantirne la continuità, favorire le nuove generazioni, creare opportunità di crescita e di lavoro. Lo Stato, quindi, premia questo ruolo sociale dell’impresa.
Il regime fiscale per le cooperative prevede che la parte degli utili che vanno a formare le riserve patrimoniali indivisibili tra i soci per tutta la durata della società e in caso di scioglimento della medesima, non vengano a fare parte del reddito imponibile della società.
I vantaggi fiscali trovano applicazione in misura maggiore quando la cooperativa è a mutualità prevalente.
Infine, la quota di 3% che le cooperative devono destinare al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione è deducibile.
La cooperativa è un’impresa che deve essere costituita da almeno 3 soci. Non esiste un limite massimo.
Il numero dei soci in una cooperativa determina la scelta del modello societario di riferimento.
Fino a 8 soci, che siano esclusivamente persone fisiche, la società deve adottare la disciplina della società a responsabilità limitata (nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici).
Un numero minimo di soci superiore a quello appena indicato è previsto per alcune tipologie di cooperative: 50 soci per le cooperative di consumo e oppure 18 soci per le cooperative edilizie. Tuttavia, il MISE, sentito il Comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l’iscrizione di cooperative di consumo con un numero di soci inferiore.
L’investimento iniziale per “aprire” una cooperativa deve coprire almeno i costi per la costituzione stessa.
La società deve costituirsi per atto pubblico, ed è pertanto necessaria l’attività di un notaio volta all’autenticazione e alla registrazione dell’atto costitutivo e dello Statuto.
Le spese ulteriori sono quelle legate agli adempimenti obbligatori iniziali:
Si può quindi stimare che l’investimento iniziale sia attorno ai Duemila (2.000,00) euro.
I costi fissi di esercizio per la cooperativa sono:
Il socio cooperatore deve versare una quota di capitale sociale il cui importo minimo è stabilito per legge nella misura di 25 €, mentre l’importo massimo è fissato in 100.000 €.
Ovviamente però è naturale pensare a un capitale sociale iniziale che deve coprire i costi di avvio.
Lo statuto può definire degli importi di valore minimo superiore a quelli indicati dalla legge.
I passaggi per aprire una cooperativa sono:
L’amministrazione di una cooperativa prevede la costituzione di 2 organi sociali:
Le cooperative sono soggette per legge alla vigilanza, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
Questo controllo avviene con cadenza periodica biennale o annuale in base al tipo di cooperativa ed è esercitato dai “Revisori” iscritti in un apposito Albo.
La revisione puo’ configurarsi anche come “straordinaria”, ed essere disposta in qualsiasi momento dal MISE laddove vengano ravvisati elementi di urgenza.
Il Ministero riconosce alle centrali cooperative, e quindi a Legacoop, il ruolo della vigilanza ordinaria sui propri associati.
Legacoop Lombardia svolge pertanto il servizio di revisione cooperativa nei confronti delle proprie associate.
La Costituzione della Repubblica Italiana, all’articolo 45, riconosce le società cooperative: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.”Le leggi principali che normano le cooperative sono:
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