Criterio di omogeneità nel calcolo della prevalenza mutualistica Ai fini del calcolo della prevalenza mutualistica, i valori da porre in relazione ai sensi dell’articolo 2513 c.c. devono essere sempre omogenei e coerenti con la tipicità dello scambio mutualistico della cooperativa. È pertanto sempre necessario (sia che la prevalenza si esprima nell’aggregato ricavi, che in quello costi) che dai valori da computare nel denominatore siano escluse quelle grandezze che non hanno diretta attinenza con lo scambio mutualistico. Alla luce di tale principio generale, qualora – ad esempio – una cooperativa di lavoro – in coerenza con le proprie norme statutarie – ammetta nella base sociale lavoratori con contratto di lavoro autonomo o di collaborazione, ai sensi della legge 142/01, dovendo fare riferimento alla voce B7 dell’articolo 2425 c.c., imputerà al denominatore il costo del lavoro dei soci lavoratori e lavoratori non soci, titolari entrambi di contratto diverso dal lavoro subordinato, escludendo tuttavia quei “costi per servizi” che risultino estranei allo scambio mutualistico stesso.
LIMITI BILANCIO ABBREVIATO CONSOLIDATO
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ART. 7, LEGGE 31 GENNAIO 1992, N.59, RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE E DELLE AZIONI: MISURA DELL’INDICE ISTAT APPLICABILE PER L’ESERCIZIO SOCIALE 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2008
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