Si è tenuto lo scorso 26 maggio, nella sede di Legacoop FVG, il seminario sulla riforma degli ammortizzatori sociali. Nel corso dell’incontro Michele De Carlo responsabile dell’Agenzia delle prestazioni e dei servizi individuali di Udine ha affrontato il tema della cassa integrazione ordinaria e dei fondi solidarietà mentre Luca Antonicelli dell’Agenzia regionale del Lavoro ha approfondito gli aspetti della riforma delle integrazioni salariali straordinaria e in deroga.
Al centro del dibattito, dunque, il decreto legislativo 148/2015, che riordina la normativa in materia di ammortizzatori sociali “in costanza di rapporto di lavoro”, abrogando oltre 15 leggi stratificatesi negli ultimi 70 anni, dal 1945 a oggi, con una sola norma che racchiude – quasi – tutto il settore. Il decreto, come è emerso, ha disposto un Testo unico che raccoglie e riordina la normativa precedente. Vengono disciplinati i fondi di solidarietà, che hanno come scopo principale quello di definire forme di integrazione del reddito in costanza di rapporto di lavoro in favore dei lavoratori occupati nei settori per i quali non trova applicazione la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
De Carlo ha messo a fuoco la riforma e gli obiettivi del legislatore ovvero tutele uniformi, estensione dei beneficiari, requisito soggettivo dell’anzianità contributiva del lavoratore, incentivazione della rotazione del personale coinvolto, nuovi limiti di fruizione, sviluppo della condizionalità e nuovo procedimento amministrativo e concessorio per la Cigo. Nel corso dell’incontro, fra i vari elementi, si è affrontato l’articolo 11 che individua specificamente le situazioni aziendali dovute ad eventi di natura transitoria e non imputabili all’impresa od ai lavoratori, incluse le intemperie stagionali (tra di esse rientrano la mancanza di lavoro intesa come mancanza o rarefazione di commesse, la crisi di mercato, la mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali) e le situazioni temporanee di mercato, come la crisi. In questo caso è necessario illustrare la situazione di mercato, gli effetti negativi sull’’attività; va evidenziata la situazione economica aziendale riportando i dati del fatturato degli ultimi tre anni, (la richiesta di sospensione può essere giustificata se il fatturato dell’ultimo anno risulta inferiore del 20% della media dei precedenti), un’analisi di mercato nel quale opera l’azienda, il numero di aziende in crisi nello stesso settore.
Sono stati illustrati anche i fondi di solidarietà: bilaterali (art. 26), bilaterali alternativi (art.27) previsto per i settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro, di integrazione salariale (art. 29) che ha preso il posto, dal 1 gennaio 2016, del fondo di solidarietà residuale e riguarda tutte le aziende non rientranti nell’ambito della Cigo e Cigs che hanno più di 5 dipendenti appartenenti a settori che non hanno dato vita ai fondi bilaterali di solidarietà di cui all’art. 26.





